L’interpretazione dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 386/1998 (Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra) secondo cui non è consentita la possibilità di effettuare nuove prove attitudinali per coloro che non abbiano potuto partecipare alla prima (perché all’epoca non ancora laureati) ovvero per non averla superata allora, urta con i principi costituzionali relativi alla parità di trattamento e alla libertà del lavoro (artt. 3, 4 e 35 Cost.)
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